Di seguito l'assegnazione di punteggi per la Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9.:
Per gli interventi per sinistrosità stradale e relativo danno sociale in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall'intervento stesso;
Per il livello di progettazione con priorità assegnata a favore degli interventi con livello di progettazione più avanzato (es: max punteggio per il Comune che presenta la PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO). Si precisa che la Domanda di partecipazione richiede una “TAVOLA SINOTTICA DEL PROGETTO E LA SUA RELAZINE DESCRITTIVA CON I CONTENUTI DI CUI ALLA LR 39/91 ART. 9, COMMA 3, LETTERA B”
Per la tipologia e organicità dell'intervento in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato
Per la rete viaria interessata dall'opera.
Come descritto nel precedente articolo: vengono ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali, nonché provinciali qualora, per quest'ultima viabilità, gli stessi ricadano all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi del D.Lgs 285/1992. Restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi puntuali che interessano esclusivamente la rete viaria statale o, qualora al di fuori dei centri abitati, quelli su viabilità provinciale, nonché gli interventi che, per la loro conformazione di tipo lineare, interessino anche tratti viari di competenza statale;
Vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra € 75.000,00 ed € 700.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori;
Per la maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall'Ente preponente
Per coerenza con la programmazione dell'Ente proponente o sovraordinato (massimo). Viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori di settore come per esempio:
Ulteriori punti saranno assegnati ad Enti che inoltrino istanza nelle seguenti modalità:
Ai Comuni che abbiano conseguito la fusione disciplinata dagli art. 15 del D.Lgs 267/2000 e dalla L.R. 25/1992 e s. m. e i.;
Alle proposte presentate da un Comune aderente ad una Unione di Comuni, disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 4 della L.R. 18/2012.;
Per le richieste di finanziamento presentate da due o più amministrazioni comunali in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti. Ogni Convenzione dovrà individuare un Comune capofila che presenterà la domanda e sarà responsabile dei successivi rapporti con la Regione. I Comuni associati non potranno presentare ulteriori domande, neppure in forma singola; ogni Comune potrà aderire ad una sola forma di associazione come indicato nel presente punto.
Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui ai punti b) e c) precedenti (premialità per Comuni sostenuti dall'Unione di Comuni di cui fanno parte Comuni convenzionati), la convenzione dovrà essere stipulata fra Comuni confinanti del territorio regionale veneto.
Per l'ammissibilità della domanda e l'assegnazione dei punti di premialità sarà considerato idoneo l'accordo approvato con Delibere degli Organi esecutivi di tutti i Comuni associati.
Di seguito il link alla pagina del BUR per ulteriori analisi
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=473636