Nell’ambito della valutazione di tutti i rischi, il Datore di Lavoro deve tenere conto anche della presenza di quegli agenti cancerogeni (sostanze, prodotti e lavorazioni) che possono causare l’insorgenza di gravi patologie nell’essere umano come tumori, mutazioni del genoma umano e alterazioni della salute riproduttiva.
Esistono diverse classificazioni delle sostanze come cancerogene e/o mutagene, formulate da Enti a livello internazionale.
Come riporta l'INAIL, il sistema di classificazione vigente a livello nazionale è quello dell’Unione europea, stabilito dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp), che classifica le sostanze cancerogene e quelle mutagene in tre categorie:
Cat. 1A | Sostanze di cui sono noti effetti cancerogeni per l’uomo |
Cat. 1B | Sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo |
Cat. 2 | Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo |
Cat. 1A | Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane |
Cat. 1B | Sostanze da considerare capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane |
Cat. 2 | Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane |
Per individuare correttamente gli agenti CMR (Cancerogeno Mutageno Reprotossico), il Datore di Lavoro deve richiedere ai fornitori le Schede di Sicurezza aggiornate dei prodotti e delle miscele che vengono utilizzate dai lavoratori nella loro attività.
Le Indicazioni di Pericolo (comunemente note come “frasi H”) che identificano principalmente le sostanze CMR sono:
Vi sono però agenti CMR o lavorazioni che espongono a CMR per i quali non esiste o non è prevista la Scheda di Sicurezza, oppure classificate agenti CMR secondo altre normative non cogenti in Italia, ma comunque considerate un punto di riferimento autorevole (ACGIH, EPA, ecc.).
Tali sostanze (o lavorazioni, appunto) sono indicate all’allegato XLII del D.lgs. 81/2008; solo per citarne alcune tra le più note troviamo:
Il manifestarsi di queste patologie può essere brevissimo o molto lungo, e nonostante i progressi della tecnica medica la percentuale di successo dei trattamenti e delle cure mediche rimane comunque bassa.
Oltre a poter causare danni avversi immediati, gli effetti possono svilupparsi anche in periodi non sospetti o molto avanti nel tempo rispetto al momento in cui i lavoratori possono essere stati esposti, anche a dosi minime.
Una volta accertata la presenza di un agente CMR, la legislazione vigente richiede in via prioritaria di eliminare (se possibile) o sostituire tale sostanza dall’attività lavorativa, con una meno nociva.
Nel caso non fosse tecnicamente possibile, allora l’utilizzo dell’agente CMR deve avvenire in un sistema chiuso, ovvero in un ambito in cui in condizioni normali l’agente non possa interferire o interagire con le persone.
Se anche questo non fosse possibile, allora è necessario ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori, tra le principali possibilità:
Il rispetto dei valori di esposizione professionale non implica automaticamente una “soglia di sicurezza”, ovvero un livello per cui non c’è rischio di contrarre un tumore o subire altri danni irreversibili alla salute.
Ogni lavoro presenta delle peculiarità e dei rischi specifici che devono essere affrontati in modo responsabile. La conoscenza di questi rischi e la comprensione delle modalità per evitarli è fondamentale per mantenere una vita lavorativa sana e sicura.
I nostri tecnici esperti sono pronti ad offrirvi la loro competenza ed esperienza nella valutazione dei rischi!
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