COS’È IL DVR: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – D.Lgs. 81/08

Il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) è un documento che deve essere redatto da tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore come previsto dal D.lgs.81/08 “Testo unico sulla Salute e sicurezza sul lavoro”.

Lo scopo del DVR è quello di delineare gli interventi che devono essere attuati al fine di eliminare o ridurre al livello più basso possibile tutti i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’attività lavorativa. Al fine di riuscire ad individuare tali rischi è necessario effettuare una valutazione globale e documenta degli stessi.

COME REDARRE UN DVR

Il DVR, infatti, come riportato dall’art. 28 del Testo Unico, deve contenere alcune informazioni obbligatorie: all’inizio è presente una parte dedicata all’anagrafica aziendale. Successivamente, in seguito alla descrizione della politica aziendale della sicurezza e dell’organigramma aziendale per la sicurezza, si passa alla descrizione delle modalità che verranno adottate per la valutazione dei rischi. La modalità maggiormente utilizzata è quella che permette di calcolare il rischio attraverso il prodotto della probabilità di accadimento del danno per la gravità che lo stesso potrebbe generare (R = P x D). A questo punto inizia la valutazione dei rischi vera e propria che comprende l’analisi di diversi aspetti che caratterizzano l’attività lavorativa. Ad esempio: Rumore, Vibrazioni, Campi Elettromagnetici, presenza di sostanze Chimiche o Cancerogene, Stress Lavoro-Correlato, ecc. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, per alcune attività, agli aspetti da analizzare si è aggiunto anche il rischio biologico dovuto al contagio da SARS-CoV-2 (covid-19).

Infine, il DVR presenta il piano di miglioramento, ossia l’insieme delle azioni da attuare al fine di mantenere nel tempo i livelli di sicurezza adeguati all’interno degli ambienti di lavoro.

DVR: AGGIORNAMENTO E OBBLIGATORIETÀ

Tale documento deve essere aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, a seguito di infortuni significativi e/o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.

La valutazione di tutti i rischi è uno degli obblighi non delegabili del Datore di lavoro, il quale per effettuarla può comunque avvalersi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o di consulenti esterni esperti in materia.  

L’inadempienza di tale obbligo comporta delle sanzioni di tipo penale e/o amministrativo, a carico del Datore di Lavoro, soggetto tenuto alla valutazione di tutti i rischi.

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