Il decreto legislativo 81/2008 identifica il preposto come quella persona che sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Alla luce del recente aggiornamento normativo concernente la figura del preposto, dettato dalla legge 215/2021, sorgono dei dubbi in merito la gestione giuslavoristica relativa alla figura sopracitata.
Prima di tutto è pacifico concordare sull’importanza del Preposto, sulla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nella nuova disposizione legislativa emerge la volontà del legislatore di considerare con maggiore attenzione il Preposto sotto l’aspetto formale e pratico.
Dal punto di vista formale, il Preposto prevede una nomina scritta e sottoscritta tra le parti (Datore di Lavoro e Preposto), che disciplini chiaramente le responsabilità e i poteri spettanti allo stesso.
La nomina deve contenere:
Da quest’analisi risulta dunque doveroso per l’azienda individuare correttamente i “veri Preposti”.
Il ruolo del Preposto non dipenderà dalla semplice attività formativa di 8h, ma anche da un inquadramento contrattuale corretto (retribuzione e livello) che tenga conto della funzione aziendale e della responsabilità pendente su tale ruolo (da qui anche il potenziamento dei controlli dell’Ispettorato del Lavoro).
Per quanto concerne invece l’aspetto pratico, l’azienda dovrà sviluppare delle procedure ad hoc relative non solo all’attività di vigilanza, ma anche all’aspetto disciplinare dei richiami e dell’arresto dei lavori.
In base alla Legge 215/2021 il Preposto necessita di una formazione di 8 ore in presenza ogni due anni.
I nuovi obblighi riguardanti la formazione del Preposto entreranno in vigore dopo il nuovo Accordo Stato Regioni previsto al 30 Giugno 2022.
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