Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nazionale sono da molti anni al centro delle scelte politiche ed economiche della nostra nazione. La strada scelta per favorire l’intervento del privato, per avviare la riqualificazione energetica e antisismica degli immobili, è stata attraverso l’introduzione di agevolazioni fiscali con l’applicazione di crediti di imposta in percentuale sulle spese sostenute.
Le aziende possono usufruire degli incentivi fiscali in quanto vale il principio per cui la detrazione fiscale ecobonus e sismabonus è applicabile a tutti i fabbricati indipendentemente da chi ne sia il proprietario o dalla sua destinazione d’uso. Questo principio trova riscontro in alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno portato all’emanazione della risoluzione n. 34/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
La normativa prevede la cumulabilità di ecobonus ed sismabonus; gli interventi devono essere ricondotti a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
In questo articolo approfondiamo gli aspetti collegati all’agevolazione Ecobonus.
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per una moltitudine di interventi con limiti e caratteristiche tecniche da valutare caso per caso. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
La detrazione spetta, inoltre, per:
L’importo della detrazione varia in funzione del tipo di intervento realizzato e deve essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.
E’ prevista la possibilità di optare per lo “sconto in fattura” nei confronti del fornitore che ha effettuato gli interventi, che a sua volta può cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; mentre non è possibile cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari.
La normativa ha escluso l’applicabilità del superbonus 110% ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Esiste una eccezione a questa regola che riguarda gli immobili che ricadono all’interno di un condominio e nel caso in cui lo stesso condominio viene sottoposto ad interventi sulle parti comuni. In questo caso la detrazione fiscale del 110% spetta anche ai titolari di reddito d’impresa, sia per l’ecobonus che per il sismabonus.