Formazione Sicurezza Lavoro: normata, tabellata, a prescindere

Formazione sicurezza lavoro

Il legislatore ha stabilito, per la Formazione dei lavoratori ai fini della Salute e Sicurezza, diversi percorsi per consentire una mappatura il più possibile completa ed esaustiva in merito ai rischi che le persone devono sapere riconoscere e gestire.

Negli ultimi 10 anni la maggior parte è stata disciplinata attraverso gli Accordi Stato / Regioni sia per la Formazione dei lavoratori e tutte le figure facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia per la formazione relativa alle Attrezzature.

Partiamo dalla base.

Formazione dei Lavoratori, art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008

È disciplinata dall’Accordo Stato / Regioni del 21/12/2011, prevedendo per tutti i lavoratori:

  • Corso di Formazione GENERALE (durata minima: 4 ore) sui concetti generali e basilari di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti doveri e sanzioni, Organi di vigilanza. E’ la base COMUNE a qualunque tipo di attività, e costituisce un credito formativo permanente.
  • Corso di Formazione SPECIFICA (durata minima: 4 ore, 8 ore, 12 ore a seconda della classe di rischio), basata sui rischi riferiti alle mansioni, ai luoghi di lavoro, ai possibili danni e alle misure di prevenzione e protezione.  La classificazione del rischio delle aziende è definita dal codice ATECO dell’attività, e si suddivide in rischio BASSO, MEDIO o ALTO.  Questa formazione deve essere il più possibile “cucita” sulla propria realtà aziendale e sulla specifica valutazione dei rischi, e necessita di un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Formazione particolare aggiuntiva dei Preposti, art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008

È disciplinata dall’Accordo Stato / Regioni del 21/12/2011, ed è una formazione aggiuntiva a quella Generale + Specifica. Ha una durata minima di 8 ore, trattando di compiti obblighi e responsabilità delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione, definizione e individuazioni dei fattori di rischio, incidenti e infortuni mancati, tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, individuazione di misure tecniche/organizzative/procedurali di prevenzione e protezione, esercizio della funzione di controllo e vigilanza dei lavoratori in merito alla Salute e Sicurezza.  

I Preposti sono “gli occhi” del Datore di Lavoro.

L’aggiornamento è quinquennale, per una durata minima di 6 ore.

Formazione del Dirigente, art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008

E’ disciplinata dall’Accordo Stato / Regioni del 21/12/2011, trattasi di una formazione particolare per tale figura, e sostituisce integralmente quella prevista per i Lavoratori. E’ strutturata in 4 moduli, per una durata totale minima di 16 ore:

  • Modulo Giuridico / Normativo
  • Modulo Gestione e Organizzazione della Sicurezza
  • Modulo Individuazione e Valutazione dei Rischi
  • Modulo Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori

Il Dirigente è il Delegato del Datore di Lavoro, i suoi poteri sono specificati, definiti e conferiti tramite atto scritto.  Gli unici obblighi non delegabili sono la Valutazione dei Rischi e la nomina dell’RSPP.

L’aggiornamento è quinquennale, per una durata minima di 6 ore, e costituisce credito formativo permanente.

Indipendentemente che siate Lavoratori, Preposti o Dirigenti, la Formazione prevede (anche laddove non sia obbligatorio) il superamento di un test di verifica.

La scuola non finisce mai.

I corsi di formazione (in particolare per i lavoratori) non sono “tutti uguali”, dal momento che sono relativi alla specifica realtà aziendale.  È il Datore di Lavoro che valuta la formazione pregressa della persona, anche in base alla valutazione dei rischi e alla mansione della persona, pertanto non c’è da stupirsi se a volte sia necessario integrare o ripetere la formazione SPECIFICA in caso di cambio di mansioni, o attività lavorativa in altro settore, cambio di lavoro ecc….

Come si diceva, la Formazione è un percorso di crescita culturale continuo.

Formazione per figure “Speciali”

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare (indicata al comma 10 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008), focalizzata sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi, su argomenti non dissimili da quelli riferiti ai Lavoratori ed ai Preposti.  La durata minima è pari a 32 ore, di cui 12 ore relative ai rischi specifici presenti in azienda, ed un aggiornamento periodico ANNUALE di durata pari a 4 ore (per aziende da 15 a 50 lavoratori) o 8 ore (per aziende oltre 50 lavoratori)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è lo “specialista” in materia, e il suo percorso formativo è descritto nell’ Accordo Stato / Regioni del 07/07/2016. I requisiti per ricoprire il ruolo di RSPP sono ben definiti e non sempre accessibili a tutti, vista l’importanza di tale figura, e il percorso formativo articolato in 3 MODULI:

  • Modulo A: è il modulo base pari ad almeno 28 ore, PROPEDEUTICO all’accesso i moduli successivi. Tratta gli argomenti legati alla normativa generale e specifica di settore, le funzioni del sistema istituzionale pubblico, i principali rischi, gli obblighi di formazione, informazione ed addestramento, i concetti di pericolo / rischio / danno, ecc…
  • Modulo B: è il modulo correlato alla natura dei rischi dei luoghi di lavoro e attività lavorative. È un modulo COMUNE ed ESAUSTIVO per tutti i settori lavorativi, con un durata di almeno 48 ore, a cui poi potrebbero seguire moduli settoriali di specializzazione (Agricoltura e Pesca, Cave e Costruzioni, Sanità Residenziale, Chimico e Petrolchimico). Il modulo B è orientato alla risoluzione dei problemi, all’analisi e valutazione dei rischi, alla pianificazione degli interventi.
  • Modulo C: con una durata di 24 ore, è il modulo per acquisire conoscenze ed abilità relazionali e gestionali, per progettare e gestire processi formativi, pianificare sistemi di gestione per la sicurezza, utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione

Tutti i moduli richiedono, al loro termine, una verifica di apprendimento finale (necessaria per passare ai moduli successivi).

L’RSPP (e l’ASPP, ovvero l’RSPP “senza” modulo C) è lo specialista in termini di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro. Vista la peculiarità e l’importanza di questa figura, è previsto un aggiornamento di almeno 40 ore da svolgere in un arco di tempo di 5 anni.

La punta dell'iceberg

Ci sono ulteriori corsi di formazione ( primo soccorso, antincendio, attrezzature...) che tratteremo prossimamente.

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