Il legislatore ha stabilito, per la Formazione dei lavoratori ai fini della Salute e Sicurezza, diversi percorsi per consentire una mappatura il più possibile completa ed esaustiva in merito ai rischi che le persone devono sapere riconoscere e gestire.
Negli ultimi 10 anni la maggior parte è stata disciplinata attraverso gli Accordi Stato / Regioni sia per la Formazione dei lavoratori e tutte le figure facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia per la formazione relativa alle Attrezzature.
Partiamo dalla base.
È disciplinata dall’Accordo Stato / Regioni del 21/12/2011, prevedendo per tutti i lavoratori:
È disciplinata dall’Accordo Stato / Regioni del 21/12/2011, ed è una formazione aggiuntiva a quella Generale + Specifica. Ha una durata minima di 8 ore, trattando di compiti obblighi e responsabilità delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione, definizione e individuazioni dei fattori di rischio, incidenti e infortuni mancati, tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, individuazione di misure tecniche/organizzative/procedurali di prevenzione e protezione, esercizio della funzione di controllo e vigilanza dei lavoratori in merito alla Salute e Sicurezza.
I Preposti sono “gli occhi” del Datore di Lavoro.
L’aggiornamento è quinquennale, per una durata minima di 6 ore.
E’ disciplinata dall’Accordo Stato / Regioni del 21/12/2011, trattasi di una formazione particolare per tale figura, e sostituisce integralmente quella prevista per i Lavoratori. E’ strutturata in 4 moduli, per una durata totale minima di 16 ore:
Il Dirigente è il Delegato del Datore di Lavoro, i suoi poteri sono specificati, definiti e conferiti tramite atto scritto. Gli unici obblighi non delegabili sono la Valutazione dei Rischi e la nomina dell’RSPP.
L’aggiornamento è quinquennale, per una durata minima di 6 ore, e costituisce credito formativo permanente.
Indipendentemente che siate Lavoratori, Preposti o Dirigenti, la Formazione prevede (anche laddove non sia obbligatorio) il superamento di un test di verifica.
I corsi di formazione (in particolare per i lavoratori) non sono “tutti uguali”, dal momento che sono relativi alla specifica realtà aziendale. È il Datore di Lavoro che valuta la formazione pregressa della persona, anche in base alla valutazione dei rischi e alla mansione della persona, pertanto non c’è da stupirsi se a volte sia necessario integrare o ripetere la formazione SPECIFICA in caso di cambio di mansioni, o attività lavorativa in altro settore, cambio di lavoro ecc….
Come si diceva, la Formazione è un percorso di crescita culturale continuo.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare (indicata al comma 10 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008), focalizzata sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi, su argomenti non dissimili da quelli riferiti ai Lavoratori ed ai Preposti. La durata minima è pari a 32 ore, di cui 12 ore relative ai rischi specifici presenti in azienda, ed un aggiornamento periodico ANNUALE di durata pari a 4 ore (per aziende da 15 a 50 lavoratori) o 8 ore (per aziende oltre 50 lavoratori)
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è lo “specialista” in materia, e il suo percorso formativo è descritto nell’ Accordo Stato / Regioni del 07/07/2016. I requisiti per ricoprire il ruolo di RSPP sono ben definiti e non sempre accessibili a tutti, vista l’importanza di tale figura, e il percorso formativo articolato in 3 MODULI:
Tutti i moduli richiedono, al loro termine, una verifica di apprendimento finale (necessaria per passare ai moduli successivi).
L’RSPP (e l’ASPP, ovvero l’RSPP “senza” modulo C) è lo specialista in termini di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro. Vista la peculiarità e l’importanza di questa figura, è previsto un aggiornamento di almeno 40 ore da svolgere in un arco di tempo di 5 anni.
Ci sono ulteriori corsi di formazione ( primo soccorso, antincendio, attrezzature...) che tratteremo prossimamente.