GESTIONE RIFIUTI: OBBLIGO DI REGISTRO CARICO O SCARICO

Nel precedente articolo, abbiamo identificato il rifiuto, adesso dobbiamo tenerne traccia, attraverso il Registro di carico – scarico rifiuti (i.e. Registro C/S), che è un vero e proprio registro contabile, da vidimare presso la Camera di Commercio.

In esso deve essere trascritto ogni passaggio della gestione del rifiuto, dalla generazione (=carico) al conferimento (=scarico), riportando in ordine cronologico le varie operazioni.

Il registro C/S è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Enti e Imprese produttori (iniziali) di rifiuti pericolosi
  • Enti e Imprese produttori (iniziali) di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali, attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acque, depurazione acque reflue, abbattimento fumi
  • Chiunque effettua attività professionale di raccolta rifiuti
  • Enti e Imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

Nel registro C/S vengono riportate le informazioni principali in merito al rifiuto ovvero:

  • Data e Numero Progressivo del movimento di Registro (Carico o Scarico),
  • Codice EER con descrizione e stato fisico e frasi HP,
  • quantità (nota o presunta, in kg o metri-cubi),
  • numero identificativo del formulario di trasporto,
  • data del trasporto.

Tali registrazioni devono obbligatoriamente essere trascritte entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (movimento di carico) e entro 10 giorni lavorativi dal conferimento di rifiuto (movimento di scarico).

La mancata o incompleta tenuta del registro C/S comporta sanzioni amministrative molto pesanti, ed in certe situazioni sanzioni anche di natura penale.

COS’E’ IL FORMULARIO IDENTIFICATIVO RIFIUTO: ITER DA SEGUIRE

Il Formulario Identificativo Rifiuto (i.e. FIR) è un documento di carattere fiscale, vidimato in Camera di Commercio, e riportante un codice identificativo univoco, che accompagna il rifiuto durante il trasporto dal luogo di origine al luogo a cui è destinato. Quest’ultimo viene definito Impianto a Destino, e può essere una discarica, un impianto di trattamento rifiuti o un magazzino di stoccaggio, a seconda del tipo di operazioni a cui il rifiuto, in base al suo codice EER e alle sue caratteristiche chimico-fisiche, sarà successivamente sottoposto.

L’impianto a destino e il trasportare del rifiuto non sono soggetti “comuni”, ma devono essere in possesso di ben precise autorizzazioni di carattere ambientale per poter operare nel pieno rispetto delle leggi e regole.

Nel formulario devono essere indicati, al fine dell’identificazione e tracciabilità del conferimento:

  • Il Produttore Iniziale e il luogo in cui il rifiuto si è generato
  • Il Destinatario (i.e. l’impianto a destino), compresi gli estremi della sua Autorizzazione Ambientale
  • Il Trasportatore del rifiuto, compreso il suo numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
  • Il codice identificativo EER, le sue caratteristiche chimico fisiche, la quantità che viene conferita, la data e l’ora di inizio trasporto.

Il formulario è redatto in 4 copie: una per il produttore, una per il trasportatore, una per il destinatario, e l’ultima che deve essere restituita al Produttore come prova della conclusione del conferimento (la cosiddetta Quarta Copia).

I dati identificativi del formulario (ovvero il codice identificativo univoco che vi è stampigliato) vanno riportati nel Registro di Carico / Scarico, nel movimento di Scarico del rifiuto associato.

La Quarta copia del Formulario deve rientrare al Produttore entro 90 giorni dal trasporto del rifiuto, allegandola alla Prima Copia.

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