Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in azienda non oltre i 90 giorni dall’inizio dell’attività. Ai fini della valutazione dei rischi ci sono alcuni fattori che vengono definiti aggiuntivi rispetto alle ordinarie condizioni del lavoratore o dell’ambiente di lavoro: è il caso dei rischi per le lavoratrici in gravidanza.
Tra le attività lavorative quotidiane, che vengono considerate normali, possono nascondersi dei rischi per la salute e la sicurezza della lavoratrice gestante e del bambino:
Questi sono solo alcuni esempi di attività non consentite in gravidanza. Per questo motivo, Il Datore di Lavoro deve prendere in considerazione anche quei rischi specifici che sono presenti solo dal momento della gestazione, ai fini di tutelare sia lavoratrice che il feto, fino al settimo mese dopo il parto.
Le principali normative di riferimento sono le seguenti:
Innanzitutto sembra scontato ma è fondamentale che le lavoratrici comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza tutti i rischi specifici aggiuntivi e quindi adottate le conseguenti misure di tutela.
Il primo passo consiste nell’informare le lavoratrici dei rischi aggiuntivi presenti nel proprio contesto lavorativo, a tutela della donna in gravidanza ed allattamento.
Il secondo step è verificare concretamente, in funzione delle attività e della mansione, quali sono i rischi specifici presenti che implicano la sospensione della lavorazione per divieto di esposizione. Tale valutazione viene posta agli atti.
Il terzo step è verificare, in funzione dei rischi presenti, quali siano i periodi tutelati per la lavoratrice, ovvero:
In funzione di questo il DdL deve determinare quali attività siano quindi permesse e quali vadano sospese o modificate, con eventuale spostamento della lavoratrice gestante ad altre attività prive di rischio specifico.
Qualora non fosse possibile lo spostamento ad altra mansione occorre inviare contestuale comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro richiedendo l’estensione del congedo obbligatorio.
Dopo il periodo tutelato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 e s.m.i., non essendo presenti condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino, le lavoratrici potranno riprendere l’attività lavorativa.
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