La valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro – decreto 03/09/21

Valutazione rischio incendio - decreto 3_09_21

Lo scorso settembre 2021 sono stati pubblicati tre decreti (D.M. 01/09/21, 02/09/21, 03/09/21), che entreranno in vigore il prossimo ottobre 2022, abrogando il D.M. 10 marzo 1998, pilastro di riferimento dell’attuale prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.

Nella fattispecie i decreti recepiscono quanto indicato dall’articolo n. 46 del D.lgs 81/08 comma 3 ovvero la definizione dei criteri atti a definire:

  1. Misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  2. Misure precauzionali di esercizio;
  3. Metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4. Criteri per la gestione delle emergenze;
  5. Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

In particolare il D.M. 3 settembre 2021 risulta interessante, perché fornisce i criteri con cui redigere la valutazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro riformulando anche le definizioni dei livelli di rischio.

Valutazione rischio incendio: i nuovi livelli di rischio secondo il decreto 03/09/21

La nuova norma prevede tre livelli di rischio:

  1. Livello 1 corrispondente alla definizione di livello di rischio basso;
  2. Livello 2 corrispondente alla definizione di livello di rischio medio;
  3. Livello 3 corrispondente alla definizione di livello di rischio alto.

Per redigere la valutazione del rischio incendio, la norma rimanda alla conoscenza, da parte del datore di lavoro, del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015). L’allegato definisce sinteticamente come comportarsi per il livello 1 (rischio basso) mentre per il livello 2 e 3 rimanda alla lettura del D.M. 03/08/2015.

In questi casi, l’approccio deve essere più strutturato e vicino alla logica di una corretta progettazione, dal punto di vista della prevenzione incendi dei luoghi di lavoro, e successivamente alla realizzazione ed esercizio degli stessi.

Quando deve essere aggiornata la valutazione rischio incendio?

La valutazione del rischio incendio deve essere rielaborata, quindi aggiornata, periodicamente, ma in via necessaria nei seguenti casi:

  • Modifiche al processo produttivo della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • In funzione al grado dell'evoluzione della tecnica relativa alla prevenzione e protezione;
  • A seguito di infortuni significativi.

Non è prevista, quindi, una tempistica precisa e prestabilita per aggiornare il documenti di valutazione dei rischi, ma garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori è un obbligo del DDL, il quale è chiamato a prendere in ogni momento tutti i provvedimenti necessari.

Imprendo Srl

Il DVR Incendio della tua azienda è aggiornato?

Compila il form e affidati ai nostri esperti!

Potrebbe interessarti anche

Contattaci subito!

    Acconsento al Trattamento della Privacy*

    ISO 9001 logo
    logo Organismo di Formazione
    magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram