Lo scorso settembre 2021 sono stati pubblicati tre decreti (D.M. 01/09/21, 02/09/21, 03/09/21), che entreranno in vigore il prossimo ottobre 2022, abrogando il D.M. 10 marzo 1998, pilastro di riferimento dell’attuale prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.
Nella fattispecie i decreti recepiscono quanto indicato dall’articolo n. 46 del D.lgs 81/08 comma 3 ovvero la definizione dei criteri atti a definire:
In particolare il D.M. 3 settembre 2021 risulta interessante, perché fornisce i criteri con cui redigere la valutazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro riformulando anche le definizioni dei livelli di rischio.
La nuova norma prevede tre livelli di rischio:
Per redigere la valutazione del rischio incendio, la norma rimanda alla conoscenza, da parte del datore di lavoro, del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015). L’allegato definisce sinteticamente come comportarsi per il livello 1 (rischio basso) mentre per il livello 2 e 3 rimanda alla lettura del D.M. 03/08/2015.
In questi casi, l’approccio deve essere più strutturato e vicino alla logica di una corretta progettazione, dal punto di vista della prevenzione incendi dei luoghi di lavoro, e successivamente alla realizzazione ed esercizio degli stessi.
La valutazione del rischio incendio deve essere rielaborata, quindi aggiornata, periodicamente, ma in via necessaria nei seguenti casi:
Non è prevista, quindi, una tempistica precisa e prestabilita per aggiornare il documenti di valutazione dei rischi, ma garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori è un obbligo del DDL, il quale è chiamato a prendere in ogni momento tutti i provvedimenti necessari.
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