LEGGE 215: DATORE DI LAVORO E PREPOSTO

Con la L. 17/12/2021, n. 215 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021 prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

LE MODIFICHE IN MATERIA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

In base ai nuovi sviluppi normativi, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni stilerà dei nuovi Accordi attuativi relativi al D.lgs 81/08 in materia di formazione salute e sicurezza garantendo così:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Fra le novità più importanti citiamo sicuramente per l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) il nuovo comma 7 con il coinvolgimento anche del Datore di Lavoro:

  • “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
  • A questo si aggiunge l’altra novità “7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Per quanto concerne l’obbligo di formazione ed aggiornamento periodico dei DL di lavoro si tratterà comunque di capire come questo nuovo adempimento andrà ad intersecarsi con la già prevista formazione per gli stessi DL che svolgono direttamente i compiti del SPP

OBBLIGHI DEL PREPOSTO: QUALI SONO?

Il D.Lgs. 81/08 aveva già dato risalto al ruolo di preposto sottolineandone l’importanza e la sua centralità nella gestione della sicurezza in azienda e nella funzione di vigilanza nei confronti dei lavoratori.

Le modifiche introdotte dal DL 146/2021 vanno ancor più a rafforzare in maniera più precisa la sua fondamentale, indispensabile e fattiva presenza andando a modificare in maniera sostanziale l’art. 19 del D.Lgs. 81/08 ovvero Obblighi del Preposto:

  • Comma 1 a) “sovrintendere e vigilare… in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
  • Viene inoltre inserita la lettera f-bis) “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

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