LEGGE REGIONALE 30.12.1991, n. 39, art. 9.

27 Aprile 2022

Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale

E’ stata pubblicata in BUR il giorno 08 aprile 2022 la DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE per approvazione del bando per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2022 relativi la Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 7/CR del 01.02.2022.

Dalla data dell’8 aprile si procede all'avvio delle domande da parte dei Comuni per la concessione di contributi sul Bando. Cosa prevede questo rinnovo:

La compartecipazione finanziaria regionale nella misura massima del 70% della spesa ammissibile RELATIVA TRASPORTI E VIABILITA’ riservata ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

Il finanziamento regionale prevede una copertura per il 70% della spesa sostenuta dal Comuni entro questa forbice: a partire da 75.000,00 euro di spesa sino a 700.000,00 euro di spesa. Ovvero,  per una spesa non inferiore ad euro 75.000,00 potrà esserci un contributo pari ad euro 52.500,00 di più, per una spesa pari o superiore ad euro 700.000,00 potrà esserci un contributo pari ad euro 490.000,00

L’assegnazione di 2 punti al punteggio di classifica per le richieste di finanziamenti presentate da due o più amministrazioni comunali ASSSOCIATE mediante Convenzioni o altri strumenti

E’ presentabile solo una proposta d’intervento da parte del singolo Comune o dai Comuni associati

La scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione da parte di Comuni è 9 maggio 2022

INTERVENTI FINANZIABILI

All’art 3 della legge e all’Allegato A al Bando sono individuate le opere finanziabili:

  • Interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso;
  • Interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l'adozione di tecniche di moderazione del traffico, in area urbana o suburbana;
  • Ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
  • Opere atte a garantire una viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani e alla rete viaria principale al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione di passaggi a livello;
  • Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.

QUALI LE RETI VIARIE CHE DEVONO ESSERE INTERESSATE DALL’INTERVENTO?

Vengono ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali, nonché provinciali qualora, per quest'ultima viabilità, gli stessi ricadano all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi del D.Lgs 285/1992.

INTERVENTI ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO IN RELAZIONE ALLA RETE VIARIA:

Tutti gli interventi puntuali che interessano esclusivamente la rete viaria statale o, qualora al di fuori dei centri abitati, quelli su viabilità provinciale, nonché gli interventi che, per la loro conformazione di tipo lineare, interessino anche tratti viari di competenza statale. Nonché le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc…) che interessino esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché le opere lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc...) che interessino esclusivamente strade Statali o parti di esse, sia al di fuori che all'interno dei centri abitati, definiti come anzidetto.

Di seguito il link alla pagina del BUR per ulteriori analisi

LEGGI IL NOSTRO PROSSIMO ARTICOLO PER L'ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

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