Come abbiamo detto nel precedente articolo, la Corte di giustizia dell’Unione europea, in una recente sentenza ha stabilito che al fine di utilizzare i cookies relativi al marketing, gli interessati devono acconsentire attivamente attraverso un banner nella home page di adeguate dimensioni.
Se l’utente non ha fornito il proprio consenso o lo ha prestato solo per l’impiego di alcuni cookie, il banner non dovrà più essere ripresentato se non in casi specifici ossia:
Pertanto non è possibile la reiterazione della richiesta del consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso, tranne nei casi predetti.
Per tenere traccia del consenso acquisito è possibile avvalersi di appositi cookies tecnici, che prevendono un sistema non particolarmente invasivo e che non richiedono a propria volta un ulteriore consenso, come pure di altre modalità che consentono di tenere sempre aggiornata la documentazione delle scelte dell’interessato.
L’utente deve in ogni caso essere sempre in grado di modificare in maniera agevole le proprie preferenze.
Al riguardo è consigliabile l’adozione di un accorgimento tecnico (ad esempio una icona o un segno grafico) che indichi in ogni momento lo status dei consensi resi in precedenza dall’utente.
In altre parole il banner deve quindi:
Si ricorda infine che il semplice scorrimento del cursore di pagina non è atto in sé idoneo alla manifestazione di un consenso consapevole.