Nuovo decreto Antincendio D.M. 02/09/2021: cosa devi sapere

Nuovo decreto Antincendio D.M. 02/09/2021

Entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre 2022 il D.M. 02/09/2021.

Nello specifico, il nuovo decreto del Ministro dell’Interno “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” interviene sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro apportando diverse modifiche al D.M. 10 marzo 1998 che da oltre vent’anni è stato il punto fermo per le misure di prevenzione.

Articoli abrogati dal D.M. 02/09/2021

Il nuovo D.M. 02/09/2021 abroga e sostituisce l’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998.

Nel dettaglio:

  • art. 3, comma 1, lettera f) relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori;
  • art. 5 che tratta la Gestione dell’emergenza in caso di incendio;
  • art. 6 che tratta la Designazione degli addetti antincendio;
  • art. 7 che tratta la Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

D.M. 02/09/2021: le novità formative

Questo decreto, definito più brevemente GSA, si concentra sulla formazione dei singoli lavoratori e sulla sezione S.5 del codice.

Viene definito che tutti coloro che svolgono incarichi inerenti attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono ricevere adeguata formazione antincendio e svolgere aggiornamenti periodici secondo l’allegato III, al cui termine dovrà essere rilasciato un attestato di idoneità tecnica.

I soggetti formatori devono soddisfare determinati requisiti e la possibilità di fruire di attività di formazione FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono è consentita per i soli contenuti di carattere teorico.

Le novità formative relative ai corsi antincendio introdotte dal decreto D.M. 02/09/2021 sono:

  • Obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale
  • Svolgimento della prova pratica di estinzione prevista anche nei corsi di formazione antincendio rischio basso

Corsi formazione antincendio

Il nuovo decreto aggiorna i corsi per addetti antincendio con le seguenti denominazioni e durate:

Tipologia di RischioNuova denominazioneDurata
Corso
Durata
Aggiornamento
Iscrizione
Antincendio
Rischio Basso
Corso di tipo 1-FOR per addetti antincendio in attività di livello 14 ore2 oreIscriviti!
Antincendio
Rischio Medio
Corso di tipo 2-FOR per addetti antincendio in attività di livello 28 ore5 oreIscriviti!
Antincendio
Rischio Alto
Corso di tipo 3-FOR per addetti antincendio in attività di livello 316 ore8 ore

D.M. 02/09/2021: come adeguarsi

Entro la data del 4 ottobre 2022, in occasione dell'entrata in vigore del decreto, è necessario aggiornare la Valutazione Rischio Incendio aziendale e, per tutti i luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori o che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011, procedere alla realizzazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione - pena sanzioni amministrative, penali o sospensione dell’attività.

Per quanto riguarda la formazione antincendio, gli addetti formati secondo il D.M. 10/03/1998 dovranno aggiornarsi:

  • Entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione;
  • Entro il 04/10/23 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto) se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (04/10/2022) il corso di formazione per addetti antincendio o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni.

Inoltre, per effetto della nuova valutazione dei rischi, condotta a norma del D.M. 03/09/21, anch'esso in vigore dal 04/10/22, l'aggiornamento del DVR Incendio potrebbe dare esito diverso, con conseguente necessità di allineare la formazione degli addetti antincendio.

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