Entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre 2022 il D.M. 02/09/2021.
Nello specifico, il nuovo decreto del Ministro dell’Interno “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” interviene sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro apportando diverse modifiche al D.M. 10 marzo 1998 che da oltre vent’anni è stato il punto fermo per le misure di prevenzione.
Il nuovo D.M. 02/09/2021 abroga e sostituisce l’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998.
Nel dettaglio:
Questo decreto, definito più brevemente GSA, si concentra sulla formazione dei singoli lavoratori e sulla sezione S.5 del codice.
Viene definito che tutti coloro che svolgono incarichi inerenti attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono ricevere adeguata formazione antincendio e svolgere aggiornamenti periodici secondo l’allegato III, al cui termine dovrà essere rilasciato un attestato di idoneità tecnica.
I soggetti formatori devono soddisfare determinati requisiti e la possibilità di fruire di attività di formazione FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono è consentita per i soli contenuti di carattere teorico.
Le novità formative relative ai corsi antincendio introdotte dal decreto D.M. 02/09/2021 sono:
Il nuovo decreto aggiorna i corsi per addetti antincendio con le seguenti denominazioni e durate:
Tipologia di Rischio | Nuova denominazione | Durata Corso | Durata Aggiornamento | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
Antincendio Rischio Basso | Corso di tipo 1-FOR per addetti antincendio in attività di livello 1 | 4 ore | 2 ore | Iscriviti! |
Antincendio Rischio Medio | Corso di tipo 2-FOR per addetti antincendio in attività di livello 2 | 8 ore | 5 ore | Iscriviti! |
Antincendio Rischio Alto | Corso di tipo 3-FOR per addetti antincendio in attività di livello 3 | 16 ore | 8 ore |
Entro la data del 4 ottobre 2022, in occasione dell'entrata in vigore del decreto, è necessario aggiornare la Valutazione Rischio Incendio aziendale e, per tutti i luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori o che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011, procedere alla realizzazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione - pena sanzioni amministrative, penali o sospensione dell’attività.
Per quanto riguarda la formazione antincendio, gli addetti formati secondo il D.M. 10/03/1998 dovranno aggiornarsi:
Inoltre, per effetto della nuova valutazione dei rischi, condotta a norma del D.M. 03/09/21, anch'esso in vigore dal 04/10/22, l'aggiornamento del DVR Incendio potrebbe dare esito diverso, con conseguente necessità di allineare la formazione degli addetti antincendio.
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