Prevenzione Incendi: Il nuovo D.M. 02/09/2021

13 Maggio 2022
Prevenzione incendi: il nuovo: il nuovo 02/09/2021

Il decreto DM 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” abroga e sostituisce all’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998.

Questo decreto è definito più brevemente GSA ed è incentrato sulla formazione dei singoli lavoratori e sulla strategia S.5 del codice.

Viene definito che tutti coloro che svolgono incarichi inerenti attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono ricevere adeguata formazione antincendio e svolgere aggiornamenti periodici secondo l’allegato III, al cui termine dovrà essere rilasciato un attestato di idoneità tecnica, anche con la possibilità di fruire di attività di formazione ed addestramento tramite mezzi multimediali e modalità FAD (formazione a distanza).

Articoli abrogati dal D.M. 02/09/2021:

Dalla data del 04/10/2022 saranno abrogati i seguenti art del D.M. del 10 marzo 1998.:

  • art. 3, comma1, lettera f) relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
  • art. 5 che tratta la Gestione dell’emergenza in caso di incendio
  • art. 6 che tratta la Designazione degli addetti antincendio
  • art. 7 che tratta la Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Tutti i lavoratori individuati come Addetti Antincendio devono ricevere una specifica formazione e aggiornamento:

  • obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale
  • svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di rischio basso

Nuove denominazioni corsi antincendio

Le tipologie dei corsi saranno così denominate:

  1. Antincendio Rischio Basso: Corso di tipo 1-FOR per addetti antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
  2. Antincendio Rischio Medio: Corso di tipo 2-FOR per addetti antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
  3. Antincendio Rischio Alto: Corso di tipo 3-FOR per addetti antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per addetti antincendio il nuovo D.M. prevede:

  • Corso di tipo 1-AGG per addetti antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
  • Corso di tipo 2-AGG per addetti antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
  • Corso di tipo 3-AGG per addetti antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

La formazione FAD di tipo sincrono è consentita per i soli contenuti di carattere teorico.

Corso antincendio: aggiornamento formazione

I CORSI ANTICENDIO EROGATI SECONDO LE MODALITA’ DEL D.M. 10/03/1998 SONO VALIDI FINO AL 04/04/2023 ovvero i corsi svolti entro sei mesi dell’entrata in vigore del D.M. 02/09/2021 (cioè dal 04/10/2022).

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento gli addetti formati secondo il D.M. 10/03/1998 dovranno aggiornarsi:

  • entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
  • oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (04/10/2022) il corso di formazione per addetti antincendio o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti dovranno svolgere la formazione entro il 04/10/2023 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto)

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