Con nostri esperti Antincendio e Professionisti antincendio abilitati, eroghiamo i seguenti Servizi:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (DVR INCENDIO)
Il Datore di lavoro valuta il rischio incendio e ne fornisce riprova elaborando il Documento di Valutazione del rischio Incendio. L’analisi delle caratteristiche del fabbricato, dell’attività esercitata, degli impiantì, macchinari ed attrezzature presenti, del numero e distribuzione delle persone nei locali aziendali, dei materiali presente nei reparti, dei materiali manipolati e stoccati, delle sorgenti di innesco, delle fonti di innesco da lavorazioni e materiali, permette di classificare l’attività a Rischio di incendio BASSO, MEDIO, ELEVATO.
In funzione dell’appurata classificazione del rischio, è possibile progettare o verificare il rispetto delle norme di prevenzione incendi relativamente alla compartimentazione dei locali, alle porte tagliafuoco e di emergenza, alle vie di esodo, alle scale di emergenza, al numero, tipo e posizionamento degli estintori, agli altri presidi antincendio quali naspi o idranti, al numero, tipo e posizionamento dei cartelli antincendio, agli allarmi antincendio, all’illuminazione di emergenza.
La Valutazione del rischio incendio è indispensabile anche per adeguatamente dimensionare la Squadra Antincendio e correttamente formare gli Addetti antincendio, per la coerente definizione del Piano di emergenza, per verificare l’eventuale assoggettamento dell’attività al Controllo dei Vigili del Fuoco (CPI).
Riferito a: tutte le imprese con lavoratori.
Modalità di erogazione: il nostro tecnico effettua un sopralluogo in azienda per presa visione e per acquisire tutte le informazioni.
Aggiornamento: la Valutazione del rischio Incendio dev’essere aggiornata in occasione di intervenute modifiche del processo produttivo significative ai fini della Prevenzione Incendi, variazione in quantità o natura dei materiali impiegati o giacenti in deposito, modifica degli ambienti di lavoro, variazione di destinazione d’uso, introduzione di nuova normativa tecnica.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008. D.M. 10/03/1998. DPR 151/2011.
PLANIMETRIA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Quando si verifica un’emergenza, è fondamentale che tutti mantengano il controllo e sappiano comportarsi in modo adeguato. La Planimetria di Emergenza ed Evacuazione riporta le caratteristiche e la distribuzione dei locali di lavoro, l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo, le vie di esodo e la compartimentazione antincendio, l’indicazione del punto “IO SONO QUI” e del punto di raccolta, le caratteristiche e la posizione degli estintori, dei naspi e idranti, la posizione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, del gas e delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche.
La Planimetria di Emergenza ed Evacuazione è opportunamente posizionata per lo meno all’ingresso principale dell’azienda, ai piani in coincidenza di ascensori o scale, nelle intersezioni dei corridoi, dove presenti luci di emergenza in grado di illuminarle anche in caso di blackout.
Riferito a: imprese con 10 o più lavoratori o attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (CPI).
Modalità di erogazione: il nostro tecnico effettua un sopralluogo in azienda per acquisire tutti gli elementi utili all’elaborazione.
Aggiornamento: la Planimetria di emergenza dev’essere aggiornata se modificato l’ambiente di lavoro.
Riferimenti normativi: D.M. 10/03/1998.


PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Quando si verifica un’emergenza, è fondamentale che tutti mantengano il controllo e sappiano comportarsi in modo adeguato. In mancanza di Procedure di emergenza, confusione e panico possono amplificare di molto i rischi. Il Datore di lavoro valuta le potenziali emergenze che possono verificarsi in azienda e ne fornisce riprova elaborando le Procedure di Emergenza ed Evacuazione.
Le Procedure di Emergenza ed Evacuazione, parte integrante del Piano di Emergenza aziendale, sono norme comportamentali, Istruzioni Operative da seguire in caso di incendio, fughe di gas, allarme bomba, evacuazione, terremoto, alluvioni o altri scenari emergenziali, che devono essere portate a conoscenza di tutto il personale.
Riferito a: tutte le imprese con lavoratori.
Modalità di erogazione: il nostro tecnico effettua un sopralluogo in azienda per acquisire tutti gli elementi utili all’elaborazione.
Aggiornamento: le Procedure di Emergenza ed Evacuazione devono essere aggiornate se intervenute significative modifiche all’organizzazione del lavoro, all’attività esercitata o per sostituzione degli Addetti della Squadra di Emergenza.
Riferimenti normativi: D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/2008.
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Quando si verifica un’emergenza, è fondamentale che tutti mantengano il controllo e sappiano comportarsi in modo adeguato. In mancanza di Procedure di emergenza, confusione e panico possono amplificare di molto i rischi. Il Datore di lavoro valuta le potenziali emergenze che possono verificarsi in azienda e ne fornisce riprova elaborando il Piano di Emergenza ed Evacuazione.
Le Procedure di Emergenza ed Evacuazione, parte integrante del Piano di Emergenza ed Evacuazione, sono norme comportamentali, Istruzioni Operative da seguire in caso di incendio, evacuazione, terremoto, alluvioni o altri scenari emergenziali, che devono essere portate a conoscenza di tutto il personale.
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è integrato dalla Planimetria di Emergenza ed Evacuazione
Riferito a: imprese con 10 o più lavoratori o attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (CPI).
Modalità di erogazione: il nostro tecnico effettua un sopralluogo in azienda per acquisire tutti gli elementi utili all’elaborazione della Planimetria e delle Procedure di Emergenza ed Evacuazione.
Aggiornamento: il Piano di Emergenza ed Evacuazione dev’essere aggiornato se intervenute significative modifiche ai locali di lavoro, all’organico aziendale, all’organizzazione del lavoro, all’attività esercitata o per sostituzione degli Addetti della Squadra di Emergenza.
Riferimenti normativi: D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/2008.


PROVA PRATICA DI EVACUAZIONE
Quando si verifica un’emergenza, è fondamentale che tutti mantengano il controllo e sappiano comportarsi in modo adeguato. In mancanza di procedure e di esercitazioni d’emergenza, confusione e panico possono amplificare di molto i rischi.
Il datore di lavoro verifica l’effettiva conoscenza delle Procedure di Emergenza da parte di tutto il personale aziendale e ne fornisce riprova organizzando e verbalizzando la Prova Pratica di Evacuazione.
La Prova Pratica di Evacuazione, per lo meno una volta l’anno, simula in azienda un potenziale scenario emergenziale e verifica il comportamento del personale a vario titolo coinvolto, le azioni della Squadra di Emergenza, il tempo impiegato per giungere al Punto di raccolta, le eventuali criticità emerse.
Riferito a: imprese con 10 o più lavoratori o attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (CPI).
Modalità di erogazione: il nostro tecnico RSPP organizza e coordina in azienda la Prova Pratica di Evacuazione.
Aggiornamento: la Prova Pratica di Evacuazione ha cadenza per lo meno annuale, va ripetuta in caso di esito negativo, in caso di intervenute significative modifiche ai locali di lavoro ed alle vie di esodo, in caso di significative modifiche all’organizzazione del lavoro
Riferimenti normativi: D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/2008.
SCIA ANTINCENDIO, EX CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)
Le attività considerate a maggior rischio d’incendio sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) attesta il rispetto della normativa di Prevenzione incendi applicabile all’Attività esercitata. Il Certificato di Prevenzione Incendi è rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Le attività assoggettate all’obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) sono individuate e definite in tre categorie “A”, “B” e “C” in funzione di determinati parametri e condizioni presenti (superficie, numero di addetti, tipo e quantitativi di materiale in deposito ecc.). Per le attività in categoria “A” Rischio Basso, è sufficiente la presentazione della SCIA Antincendio (la ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA Antincendio costituisce titolo abilitativo; non è previsto il rilascio del CPI). Per le attività in categoria “B” Rischio Medio e per le attività in categoria “C” Rischio Alto, prima della presentazione della SCIA Antincendio, è necessario presentare la Domanda di Valutazione Progetto.
Per le sole attività in Categoria “C” Rischio Alto è rilasciato dai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Riferito a: tutte le attività di cui all’Allegato I, DPR 151/2011.
Modalità di erogazione: il nostro Professionista Antincendio abilitato effettua un sopralluogo in azienda per acquisire tutti gli elementi utili all’elaborazione del Progetto e della SCIA Antincendio.
Aggiornamento: il Certificato di Prevenzione Incendi ha validità 5 anni (10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77).
Riferimenti normativi: DPR 151/2011, Allegato I.


RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO (RINNOVO CPI)
Le attività considerate a maggior rischio d’incendio sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) attesta il rispetto della normativa di Prevenzione incendi applicabile all’Attività esercitata. Il Certificato di Prevenzione Incendi è rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il Rinnovo periodico di Conformità Antincendio dev’essere richiesto ogni 5 anni (10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77).
La richiesta di Rinnovo periodico di Conformità Antincendio è effettuata tramite una Dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Qualora siano presenti dispositivi, sistemi e impianti finalizzati alla protezione attiva Antincendio, è necessario attestarne la funzionalità corredando la Richiesta di Rinnovo con una Perizia asseverata rilasciata da Professionista antincendio abilitato.
Riferito a: tutte le attività di cui all’Allegato I, DPR 151/2011.
Modalità di erogazione: il nostro Professionista Antincendio abilitato verifica l’assenza di variazioni e, se presenti impianti di spegnimento, rilascia Perizia asseverata.
Aggiornamento: ogni 5 anni (10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77).
Riferimenti normativi: DPR 151/2011.
CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO
Per le attività in categoria “A” Rischio Basso, è prescritta la presentazione della SCIA Antincendio. Per le attività in categoria “B” Rischio Medio e per le attività in categoria “C” Rischio Alto, prima della presentazione della SCIA Antincendio, è necessario presentare la Domanda di Valutazione Progetto.
La SCIA Antincendio ed il Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio sono corredati dalle Certificazioni, asseverazioni che il Professionista Antincendio abilitato rilascia relativamente alla classe di Resistenza al Fuoco REI degli elementi con funzione di compartimentazione e sulla rispondenza e corretto funzionamento degli impianti di protezione attiva antincendio.
Riferito a: tutte le attività di cui all’Allegato I, DPR 151/2011.
Modalità di erogazione: il nostro Professionista Antincendio abilitato rilascia le Certificazioni a corredo della SCIA Antincendio o del Rinnovo periodico di Conformità Antincendio.
Riferimenti normativi: DPR 151/2011.
