La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene introdotta ufficialmente con il D.Lgs. 626/1994 per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’RLS, che viene eletto dai lavoratori, è l’anello di congiunzione tra i lavoratori e il vertice aziendale, il suo ruolo può definirsi strategico perché grazie alla sua politica partecipativa aiuta a diffondere la cultura della sicurezza in azienda sensibilizzando i lavoratori.
Per svolgere il suo ruolo di rappresentanza, l’RLS ha il diritto di richiedere al datore di lavoro copia del DVR oltre che di impiegare il tempo necessario per lo svolgimento del suo incarico, senza riduzione della retribuzione.
Nello specifico, il suo ruolo prevede le seguenti attività:
L’RLS non dev’essere confuso con la figura del Preposto, al quale spetta l’obbligo di garantire il rispetto della normativa attraverso il suo potere gerarchico di vigilanza, ma deve comunque garantire un approccio attivo per la tutela dei lavoratori.
Per adempiere correttamente il suo compito, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve ricevere adeguata formazione, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
La formazione prevista per il ruolo di RLS è di 32 ore. Alla formazione è previsto poi l’aggiornamento periodico, che deve essere erogato con cadenza annuale e il monte ore varia a seconda del numero di dipendenti.