Il Sistema di Gestione può essere formalizzato adottando lo standard SGSL UNI EN ISO 45001:2018 (prima BS OHSAS 18001:2007, ritirata), il SGSL Linee Guida UNI-INAIL o un Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, oppure risultare non formalizzato secondo uno standard riconosciuto.
Il caso del sistema di gestione non formalizzato è tutt’altro che raro: l’azienda adempie a tutti gli obblighi, allo scopo destinando risorse umane ed economiche, ma tale gestione risente del limite soggettivo dato dal modus operandi della figura aziendale chiamata ad occuparsene e dalla difficoltà di fare sintesi con le altre figure a vario titolo e intensità coinvolte (RSPP, RLS, MC, HR, Consulente esterno, Associazione…).
Salute e Sicurezza sul Lavoro rappresentano sempre più un tema di fondamentale e strategica importanza nella gestione d’impresa: malattie professionali e gravi infortuni determinano notevoli impatti economici, con negative ricadute sulla capacità produttiva ed il mantenimento del posizionamento di mercato, mancato rispetto dei tempi di consegna, aumento del tasso di tariffa INAIL, danno di immagine.
Imprenditori e datori di lavoro questo lo sanno bene. Per la gestione di un aspetto così cruciale e normativamente presidiato, l’adozione di un Sistema di Gestione o di un Modello di Organizzazione, rappresenta per l’azienda un fondamentale passaggio evolutivo: l’abbandono dell’approccio reattivo in favore dell’approccio proattivo, tipico dei Sistemi di Gestione e del Risk Management.
L’implementazione di un SGSL o MOG è ad adozione volontaria, non aggiunge ulteriori obblighi: il Sistema di Gestione SGSL è uno strumento gestionale per monitorare e correttamente gestire gli obblighi vigenti.
L’azienda dichiara di aver adottato il SGSL o MOG prescelto e di condurre tutte le attività necessarie alla sua efficace attuazione. Il SGSL UNI EN ISO 45001:2018 è certificabile da un Organismo di Certificazione accreditato Accredia, il Certificato emesso ha ciclo triennale e prevede audit di Sorveglianza e Rinnovo.
Pur non essendo una figura prescritta, fin dalla prima fase dell’implementazione del Sistema, si individua in azienda la figura del Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro (RSGSL), il quale avrà tra i suoi principali compiti:
Nel tempo, si è venuta affermando la prassi di far condurre gli audit interni al RSGSL o anche al RSPP, ma per garantire la necessaria autonomia ed imparzialità, giova che a condurre l’audit sia figura esterna all’azienda.
Gli audit hanno la funzione di verificare l’efficace attuazione del Sistema di Gestione, pertanto, dalla loro autorevolezza deriva la credibilità del Sistema di Gestione (per ISO 45001, anche dall’autorevolezza dell’Organismo di Certificazione prescelto).
L’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente l’art. 300 del D.Lgs. 81/2008, modificando il D.Lgs. 231/01 (Responsabilità amministrativa dell’ente), hanno inserito nel catalogo dei reati di presupposto i reati relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
Ciò comporta che alle già gravi ripercussioni per la vita aziendale potenzialmente derivanti da malattie professionali e gravi infortuni, potrebbe aggiungersi anche l’imputazione ex D.Lgs. 231/01 a carico della società.
Lo stesso D.Lgs. 81/2008, all’art. 30, comma 1, definisce il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01.
Il successivo comma 5, sancisce che in sede di prima applicazione, i Modelli di Organizzazione aziendale definiti conformemente al SGSL Linee Guida UNI-INAIL o al BS OHSAS 18001:2007 (ISO 45001) si presumono conformi.
Per l’azienda risulta quindi cruciale l’adozione di un SGSL, posto che da esso deriva, letteralmente (cosa che ancora non può dirsi per il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001), l’esimente dalla responsabilità amministrativa di cui all’art. 25 septies, D.Lgs. 231/01.
Dall’adozione del SGSL, sua efficace attuazione e mantenimento, deriva anche l’automatica e reiterabile concessione della riduzione del Premio INAIL, Modello OT23 (fino al 28%). Tale automatica e ogni anno reiterabile riduzione, l’INAIL concede a ragion veduta:
Vi è un’analogia di metodo e di merito tra il D.Lgs. 231/01 (Responsabilità amministrativa dell’ente) e il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza lavoro); entrambi, dopo aver definito prescrizioni, pene e sanzioni, indicano, il primo nel Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), il secondo nel Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL), gli strumenti gestionali idonei, se efficacemente attuati, a prevenire imputazione e sanzioni.
In conclusione, si ritiene utile ricordare che in presenza di Delega di funzioni ex art. 16, D.Lgs. 81/2008, sul datore di lavoro grava ancora il residuale obbligo di Vigilanza sull’attività del Delegato; tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un SGSL.
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