Ad un quadro normativo complesso ed ostico anche per gli stessi esperti antincendio, spesso si aggiunge una documentazione del condominio lacunosa o del tutto assente.
In tali casi, gli Amministratori Condominiali (Responsabili dell’attività), per garantire la corretta e puntuale osservanza della normativa antincendio, devono rivolgersi ad un Professionista antincendio, ovvero un tecnico iscritto negli elenchi ministeriali, al quale affidare:
In difetto di documentazione, constatate presenti una o più attività soggette al controllo di prevenzione incendi, il Professionista antincendio verificherà l’esistenza di documentazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente.
Il Professionista antincendio definirà infine gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sia strutturali che documentali, presentando SCIA Antincendio allo scopo di:
Come visto nel precedente articolo, l’Allegato I del DPR 151/2011, riporta tutte le Attività soggette al controllo di prevenzione incendi. Nei condomini, potrebbero essere presenti:
L’ascensore non rientra più tra le Attività soggette alla prevenzione incendi, tuttavia, occorre ricordare che deve essere dotato di porte REI:
Anche l’impianto fotovoltaico, non rientra tra le Attività soggette alla prevenzione incendi, una Circolare dei Vigili del Fuoco riporta però le indicazioni operative riguardo alla loro installazione e manutenzione.