SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse al fine di migliorare l’efficienza energetica degli edifici (Superbonus 110%, Bonus facciate), come pre-requisito di accesso, è necessario verificare la conformità urbanistica degli stessi.

Tale necessità converge, tra l’altro, con le responsabilità in capo all’Amministratore Condominiale pro tempore anche in qualità di Responsabile dell’attività, dovendo quest’ultimo effettuare quanto necessario per la gestione e manutenzione degli impianti e della verifica di assoggettabilità alla normativa antincendio.

I recenti incendi verificatisi in alcuni edifici condominiali, avvenimenti che hanno avuto una vasta eco mediatica, hanno ulteriormente messo in luce la necessità di verificare la rispondenza alla normativa antincendio, in particolare degli edifici già esistenti.

Attualmente, la norma di riferimento che regola la conformità antincendio è il DPR 151/2011, entrato in vigore ad Agosto 2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi).

Il DPR 151/2011 ha ridefinito le Attività soggette al controllo della prevenzione incendi:

  • abrogate le disposizioni di cui al DM 16 febbraio 1982 e al DM 27 settembre 1965
  • attualizzato l'elenco delle Attività
  • introdotto il principio di proporzionalità
  • articolato le Attività antincendio in tre categorie A, B e C, in ragione di criteri antincendio, di specifiche regole tecniche, delle esigenze di tutela dell’incolumità pubblica
  • raccolto le Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi nell’Allegato I.

Le Attività di cui alla categoria "A" sono considerate a basso rischio di incendio e pertanto non richiedono il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per le Attività di cui alle categorie B e C, sorge in capo al Responsabile dell’attività, l’obbligo di richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il Parere preventivo sulla Conformità del progetto alle norme antincendio, ai fini del successivo rilascio del CPI, Certificato di Prevenzione Incendi.

Il Decreto 25 gennaio 2019, da ultimo, ha apportato “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, in particolare, all’art. 2Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione”, sono definiti i requisiti delle facciate per condomini soggetti alla prevenzione incendi.

A questo punto, da dove si inizia?

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