La silicosi fu riconosciuta malattia professionale nel 1943, contestualmente, fu anche definito che il costo per indennizzarla venisse coperto da una speciale assicurazione denominata premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi, a carico delle sole aziende le cui lavorazioni presentavano lo specifico rischio.
Il premio INAIL supplementare per l’assicurazione contro la silicosi non è più dovuto dal 1° gennaio 2019.
Gli effetti dannosi per la salute dell’esposizione lavorativa a silice libera cristallina sono dunque noti da lungo tempo, ma da decenni in sede scientifica se ne discute la natura cancerogena.
La mancanza di norme armonizzate si rifletteva in un impianto normativo ed applicativo confuso, con la valutazione del rischio da esposizione a SLC riferita al rischio da agenti chimici pericolosi.
IL D.LGS. 44 DEL 01 GIUGNO 2020 in attuazione della direttiva europea 2017/2398 e da ultimo il Decreto Interministeriale del 2 febbraio 2021, in recepimento delle direttive europee 2019/130 e 2019/983, modificando gli Allegati XLII e XLIII al D.Lgs. 81/2008, hanno inserito la Silice libera cristallina (SiO2) tra gli agenti cancerogeni: “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”. La modifica normativa ha introdotto anche il Valore limite di esposizione occupazionale pari a 0,1 mg/mc (frazione respirabile).
L’ufficiale attribuzione di cancerogenicità della SLC e la definizione di un Valore limite di esposizione professionale, hanno risolto ogni dubbio d’interpretazione circa il corretto criterio da adottare per la Valutazione del rischio da esposizione a SLC rilasciata durante i cicli di lavorazione.
Dalla classificazione della silice libera cristallina quale agente cancerogeno, deriva la necessità di rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il Datore di lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, deve attentamente considerare la revisione della Valutazione del rischio da esposizione a SLC, riferendola al Titolo IX, Capo II, D.Lgs. 81/2008, SOSTANZE PERICOLOSE, PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI, in particolare è tenuto a:
La puntuale definizione delle lavorazioni compiute dai lavoratori esposti, la loro durata, l’esatta identificazione dei materiali lavorati, unitamente alle analisi in ambiente di lavoro, sono aspetti fondamentali per una corretta Valutazione del rischio silicosi.
Per la Valutazione del rischio, in supporto del tecnico prevenzionista interviene la Banca dati esposizione silice rilasciata in forma consultabile nel portale www.inail.it, nella quale, ad opera della CONTARP (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) è raccolta una vasta mole di dati, migliaia di campioni prelevati nel corso dei monitoraggi effettuati dall’Ente in tutta l’Italia dal 2000 ad oggi.
Ad integrazione delle analisi ambientali, le informazioni presenti nella banca dati INAIL includono tutti gli altri indicatori utili ad un confronto in sede di valutazione del rischio.
Le analisi in ambiente di lavoro, con campionamento individuale e ambientale, hanno anche lo scopo di restituire un immediato riscontro circa l’efficacia delle misure preventive adottate.
La Valutazione del rischio deve essere ripetuta decorsi tre anni dalla precedente valutazione, deve essere anticipata nel caso siano intervenute modifiche al processo produttivo rilevanti ai fini della salute e sicurezza lavoro.