SISMABONUS E CLASSE DI RISCHIO

9 Luglio 2021

Gli incentivi fiscali, legati al SISMABONUS, passano attraverso l’attribuzione di una “Classe di rischio” sismico dell’unità immobiliare mediante due metodologie: convenzionale e semplificato. I due metodi fanno entrambi riferimento al parametro PAM (Perdita Annuale Media) che è legato al costo di ricostruzione e ad un parametro IS-V (indice di rischio) che è sostanzialmente legato alla capacità insita nelle strutture dell’edificio di resistere all’evento sismico.

Ciascuna delle due classi di rischio sismico, analogamente a quanto fatto con l’APE, classificano l’edificio secondo degli indici che vanno dalla Classe G (alto rischio sismico) alla Classe A+ (basso rischio sismico).

Il metodo semplificato può essere applicato solamente a strutture in muratura, mentre il metodo convenzionale è applicabile a tutte le tipologie di strutture (murature, calcestruzzo, acciaio, legno, miste, ecc.).

L’attribuzione della Classe di rischio è definita in genere con il metodo convenzionale che prevede la conoscenza dei materiali della struttura portante, l’analisi della documentazione disponibile, l’esecuzione di rilievi e verifiche in cantiere, lo sviluppo di un modello di calcolo agli elementi finiti e l’attribuzione della Classe di Rischio. Successivamente vengono applicati gli interventi di rinforzo e viene determinata la Classe di rischio post-intervento.

Il metodo semplificato consente il salto di una classe di rischio sismico. L’applicazione di questa metodologia prevede l’eliminazione di tutti i meccanismi di collasso di tipo “locale” legati a “punti deboli della struttura” che potrebbero portare ad un collasso globale. La tipologia di rinforzo locale è stata indicata dalla normativa sia per le strutture in muratura portante, che per le costruzioni in calcestruzzo armato che per le strutture prefabbricate in CAP. Pertanto la realizzazione dei soli interventi locali determina in saldo di una Classe di rischio sismico.

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL SISMABONUS

L’agevolazione fiscale è applicabile in zona sismica 1,2 e 3 ed è legata alla realizzazione di interventi antisismici, nel particolare sono previsti tre tipologie di agevolazioni:

  1. Detrazione fiscale del 50%, applicabile a interventi antisismici che non determinano il passaggio di classe;
  2. Detrazione fiscale del 70%, applicabile a interventi che determinano una riduzione del rischio sismico con il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  3. Detrazione fiscale del 80%, applicabile a interventi che determinano una riduzione del rischio sismico con il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione fiscale è pari a € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

E’ prevista la possibilità di optare per lo “sconto in fattura” nei confronti del fornitore che ha effettuato gli interventi, che, a sua volta, può cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; mentre non è possibile cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari.

E’ bene ricordare che vale il principio secondo cui l’intervento di “categoria superiore” assorbe quelli di “categoria inferiore” ad esso collegato, pertanto rientrano nell’ammontare complessivo dei lavori oltre ai lavori specifici di riqualificazione sismica anche i lavori necessari al completamento dell’opera (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.).

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER DIMINUIRE IL RISCHIO SISMICO

In questa tipologia di detrazione l’intervento sull’immobile deve essere di demolizione e ricostruzione con riduzione di una o due classi di rischio sismico.

Vengono applicate le stesse regole e sono necessari gli stessi adempimenti del Sismabonus “classico”. Il beneficiario sarà colui che acquista l’immobile dopo la fine lavori.

I lavori dovranno essere realizzati da un’impresa di costruzioni che dovrà rivendere le unità entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

ECOBONUS E SISMABONUS 110% PER LE AZIENDE

La normativa ha escluso l’applicabilità del superbonus 110% ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Esiste una eccezione a questa regola che riguarda gli immobili che ricadono all’interno di un condominio e nel caso in cui lo stesso condominio viene sottoposto ad interventi sulle parti comuni. In questo caso la detrazione fiscale del 110% spetta anche ai titolari di reddito d’impresa, sia per l’ecobonus che per il sismabonus.

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