Nessuna proroga è prevista per lo smart working dal “Decreto Aiuti Bis”: questo significa che dal 31 agosto 2022 torna ad essere obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore per l’impiego della modalità agile del lavoro secondo i requisiti definiti dalla legge 81/2017.
L’accordo individuale sottoscritto, che disciplina le modalità di esecuzione del lavoro al di fuori dei locali aziendali, deve essere conservato dal DDL. Obbligo del datore di lavoro è comunicare telematicamente i nominativi dei lavoratori interessati al Ministero del Lavoro, entro il termine dei 5 giorni, come stabilisce il decreto n. 149 del 26 agosto 2022.
Nessuna integrazione è prevista per gli accordi antecedenti il 1° settembre, per i quali restano valide le comunicazioni inviate secondo le modalità della disciplina in vigore precedentemente.
Per tutte le realtà che decidono di implementare in azienda la modalità organizzativa del lavoro agile, sussiste l’obbligo di informare gli addetti e di aggiornare il DVR inserendo all’interno del documento la valutazione dei rischi connessi.
Il primo obbligo si esplica con la redazione e la consegna, da controfirmare da parte del lavoratore, di un’informativa dedicata.
Per valutare il rischio è necessaria un’analisi tecnica volta a comprendere i potenziali rischi connessi alle attività in smart working con l’identificazione di regole, delle principali problematiche e dei requisiti minimi da verificare in funzione dell’ambiente prescelto per svolgere le attività.
L’attività lavorativa, anche se svolta da remoto, deve possedere una serie di parametri minimi volti a garantire uno standard delle buone condizioni di lavoro, riguardante in particolare la postazione di lavoro, le connessioni elettriche, l’illuminazione naturale ed artificiale, il microclima.
D’altro canto, anche il lavoratore deve collaborare con l’azienda affinché le attività in smart working siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza che il datore di lavoro è tenuto a garantire.
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