Con il reiterarsi delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, a cui purtroppo sussegue un numero sempre più crescente di infortuni sul lavoro, sono state introdotte nuove linee guida e disposti normativi di natura restrittiva e sanzionatoria, allo scopo di invertire questo trend negativo.
In particolare, l’art 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (il quale ha sostituito integralmente l’articolo 13 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro del 2008) e la Circolare nr. 3 del 11/2021 forniscono le regole e le indicazioni operative in merito al nuovo provvedimento di “sospensione dell’attività imprenditoriale”.
La finalità del provvedimento è quella di sospendere l’impresa in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in presenza di lavoro sommerso (contrasto al lavoro irregolare).
Il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ma spetta anche “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
Gli ispettori devono analizzare la possibilità di far decorrere gli effetti del provvedimento in un momento successivo, ma occorre valutare caso per caso; infatti, la norma afferma l’esigenza di sospendere con effetto immediato le attività nelle quali “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Tale fattispecie si applica in presenza di una grave violazione (in ambito di salute e sicurezza) disciplinata dal nuovo Allegato I del D.lgs. 81/08.
Occorre ricordare che non viene più richiesta la reiterazione delle violazioni per consentire l’adozione del provvedimento, ma è sufficiente accertare una delle violazioni contenute nel suddetto allegato. Violazioni previste dall’Allegato I, che espongono a:
NB: si segnala, in ultima analisi, che tale provvedimento sospensivo è applicabile a prescindere dal settore di intervento.
La condizione necessaria per l’adozione di questo provvedimento è la sussistenza di almeno il 10% di lavoratori “irregolari” presenti sul luogo di lavoro al momento del controllo ispettivo.
La norma sancisce che non sono più considerati irregolari tutti quei lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (es: soci lavoratori, coadiuvanti familiari).
Infine, non si applica il provvedimento di sospensione “per lavoro non regolare” se il lavoratore è l’unico occupato dall’impresa (microimpresa).