Negli ultimi anni, con l’entrata in vigore dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, si è parlato tanto della maxi detrazione del 110% , spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, i cosiddetti “interventi trainanti”.
Questi interventi “trainanti” attivano la maxi detrazione anche per specifici interventi realizzati congiuntamente, per questo definiti “trainati” tra cui:
Una delle grandi modifiche arrivate con l’approvazione della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha riguardato non tanto, le tanto attese proroghe all'orizzonte temporale di fruizione del Superbonus, quando la soluzione al precedente problema relativo al disallineamento tra orizzonte temporale per l'ente giuridico "condominio" e la singola persona fisiche proprietaria di una unità immobiliare (condomino).
Con una modifica, quanto mai necessaria, apportata all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio, è stato previsto che gli interventi realizzati dalle singole persone fisiche sulle loro unità immobiliari seguano l'orizzonte temporale previsto per i condomini. Quindi:
Sostanzialmente, il comma in esame prevede lo stesso orizzonte temporale per 3 diversi soggetti beneficiari:
Mentre le persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari potranno portare in detrazione al 110% le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a patto che entro il 30 giugno 2022 abbiano realizzato il 30% dell'intervento complessivo.